Troverete maggior soddisfazione e meno problemi se vi affidate alla mafia (latamente intesa), che non se vi affidate (generalizzo, lo so, non vogliatemene e soprattutto non me ne vogliano i colleghi magistrati, perché io, almeno, ritengo, forse sbagliando, colleghi tutti gli operatori della giustizia) a un Tribunale.
Tizio loca a Caio un appartamento; Caio, al momento della stipula, consegna a Tizio un assegno, sottoscritto da Mevio, i cui identificativi sono ben indicati nel contratto di locazione e che con Caio convive essendone stretto parente, con l’impegno, entro una certa data, di consegnare a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutte di cui al contratto di locazione una fideiussione bancaria a prima richiesta. Qualora non adempiuto detto impegno, Tizio resta autorizzato a incassare l’assegno e versare la somma su un libretto di risparmio fruttifero, ovviamente a sé intestato, da cui eventualmente … in caso di inadempimento…. con l’impegno di restituirlo entro un dato termine, volta restituito l’appartamento al termine della locazione.
Caio si rende da subito inadempiente. Tizio procede con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. Caio, che è aduso, ma lo si scopre poi, a campare sulle spalle altrui, avendo lasciato a non molti km da lì canoni impagati per oltre due anni, chiede e ottiene il termine di grazia, che copre però solo i canoni sino all’udienza di convalida.
All’udienza fissata a tre mesi di distanza per la verifica dell’adempimento dell’obbligo coperto dal termine di grazia, Caio ha pagato i canoni coperti dal termine e le spese legali, ma ha puntualmente pagato in ritardo i canoni maturati nel frattempo, dovuti sino a questa seconda udienza e non coperti dal termine. La richiesta di … vien rigettata dal giudice che a verbale invita l’istante ad agire in giudizio (uno nuovo, separato, con nuova marca e contributo unificato e nuovo atto) per la tutela dei suoi diritti. A nulla serve che Caio confermi a verbale d’essere inadempiente rispetto ai canoni scaduti nel frattempo e rispetto all’obbligo di consegnare fideiussione bancaria o mettere a disposizione la provvista. Il ricorso (sic!) vien dal giudice dichiarato estinto.
Ovviamente Caio s’è ben guardato dal consegnare la fideiussione o dal prestare la provvista.
Tizio se ne fa una ragione, dai son meno di cinquemila euro, abbiamo un assegno in mano, chiediamo un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, il precetto no, non si fa, è un titolo dato in garanzia…
Al giudice di pace vien spiegata tutta la vicenda, vengono prodotti tutti i documenti, compreso il verbale della procedura di sfratto. L’assegno viene oblato così come prevede il regio decreto 1736/1933 all’art. 58 comma 2 e il Cancelliere lo mette in cassaforte; nel fascicolo resta una copia dell’assegno con la dichiarazione che l’originale è in Cancelleria. Non vorremo mica rischiare di perderlo… no?
A tempo record il giudice di pace rigetta il ricorso con la seguente motivazione:
“visto il decreto a tergo riportato (se mai il ricorso… ma tant’è) e ritenuto che l’assegno di cui si tratta, ai sensi dell’art. 14 del contratto di locazione intervenuto fra le parti, è riferito al deposito cauzionale e non ad altre ragioni di credito (che ti sei sognato tu, caro GdP, che nessuno ha mai chiesto altro…) del ricorrente il GdP ritiene il ricorso carente delle condizioni di ammissibilità e prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c. e rigetta il ricorso ex art. 640 2° comma c.p.c.”
Stamane mi reco dal summenzionato GdP per farmi spiegare il senso del provvedimento.
Nell’ordine mi si risponde che:
1) non c’era l’assegno e se Tizio vuole i soldi deve dare l’assegno originale: infatti, come noti, è scritto ovunque che l’assegno originale è oblato come previsto dalla legge assegni … se guardi nel fascicolo, trovi la copia dell’assegno con l’attestazione del Cancelliere che l’originale è nella cassaforte; nella cassaforte della TUA cancelleria;
2) sì ma se poi il contratto di locazione non ci fosse più Tizio non avrebbe diritto alla cauzione: te lo sogni, caro GdP, Tizio ha diritto alla cauzione, ma deve utilizzarla nei limiti degli accordi, se poi la userà male, sarà cura di Caio tutelarsi, non è questo il rapporto dedotto in causa oggi, ma solo quello, diverso, di garanzia svolto dall’assegno;
3) in ogni caso l’importo dell’assegno supera le tre mensilità e non si può: aggiornati, non è proprio così…ma va beh, questo è l’ultimo dei problemi, posto che TU non sei chiamato a giudicare del rapporto locativo, bensì della sola funzione di garanzia svolta dall’assegno.
4) e comunque Lei avvocato ha scritto che il processo è estinto, quindi il contratto di locazione non c’è più: e qui caro il mio GdP dimostri TUTTA la TUA profonda ignoranza e neghittosità. Ti ho scritto, leggi, che il Caio ha pagato il dovuto nel termine di grazia, ma nel frattempo si è reso inadempiente rispetto ai canoni non coperti dal termine e che il giudice ha ritenuto tale inadempimento irrilevante, invitando Tizio a far valere le sue ragioni con altro giudizio. Ti ho anche prodotto, pensa, i verbali, ma tu mi hai risposto che non si può pretendere che tu li guardi, basta la narrativa del ricorso, peraltro chiarissima.
E adesso che facciamo, domando? Ripresenti il ricorso e stavolta le concedo il decreto. Mi scusi, ma… né io né Tizio abbiamo colpa se Lei non ha letto le carte e ha rigettato senza ragione il ricorso, non possiamo fare un 640 c.p.c.? Io non ho né fatti nuovi né documenti nuovi da proporle, siamo sempre lì, cerchi almeno di non far spendere altre marche e altro contributo unificato a Tizio.
Non si può.
Esco, vado a ritirare il fascicolo per ripresentare il ricorso, lo stesso, ovviamente, con il vaffanculo strozzato in gola e con le lacrime agli occhi mi dirigo verso il parcheggio e vedo questo striscione.
E penso.
Non riesco a non pensare che se questa è la giustizia che offrite ai cittadini possiamo anche farne a meno e chiamare la Vesuvio Recupero Crediti spa che si fa prima.